Organi di revisione amministrativa e contabile

Contenuti: 
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
d.lgs. n. 33/2013 – Art. 31

Art. 31. Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: «Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.»

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici: l’Istituto Aldo Moro di Calcinate non è stato oggetto di nessun rilievo di tal genere.

LANZETTA ORESTE (revisore MIUR): clicca qui;  decreto revisore MIUR.pdf
MARCO SALVI (revisore MEF): clicca qui;  decreto revisore MEF.pdf


Relazioni al consuntivo:

Anno 2024:

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Ultima revisione il 17-09-2024